Con la sentenza n. 181 del 10 giugno 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Tale illegittimità si traduce fondamentalmente con la determinazione del valore di mercato del bene che sarà posto alla base della valutazione delle indennità provvisorie. L’applicazione del valore agricolo di mercato e non più quello tabellare dettato dall’applicazione dei VAM, pubblicati annualmente dalla Commissione Provinciale Espropri, consentirà di attribuire il giusto valore di mercato ai terreni espropriati, in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute.
Per effetto della sentenza di cui innanzi, sono abrogati automaticamente anche le norme che riconoscono le maggiorazioni delle indennità previste ex art. 45 comma 2 lett. c) e d) del citato d.p.r. 327/01.