CONTRIBUTI CONSORTILI:
CONTROVERSIE – RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE IN RAGIONE DELL’OGGETTO DELLA DOMANDA
Nuovamente confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia-sez. 26, con la recente sentenza n.2448/2024, la sussistenza dei benefici contestati da una Società consorziata, nonché la legittimità dell’imposizione consortile già statuita dal giudice di primo grado in accoglimento delle difese del Consorzio.
La Corte, nel rigettare l’appello proposto dalla contribuente, ha ripercorso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, rilevando, altresì, nella parte motiva della sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alle contestazioni volte a denunciare il non corretto esercizio del potere impositivo del Consorzio nella liquidazione dei contributi.
In tali casi, infatti, la domanda del consorziato contribuente, ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo, spetta al Giudice Amministrativo (che in materia è fornito di giurisdizione in merito) e non al Giudice Ordinario.