ACQUE PUBBLICHE
CAUSE RISARCITORIE – COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Con sentenza n. 23332, pubblicata il 29 agosto 2024, è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte , in ordine al riparto della competenza , ai sensi dell’art. 140, lett. e) del R.D. n.1775/1933, tra Tribunale ordinario e Tribunale delle Acque Pubbliche.
Al fine di evitare incertezze applicative, le Sezioni Unite della Corte con il predetto provvedimento hanno statuito il seguente principio di diritto : “ l’art. 140, lettera (e), r.d.1775/1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell’opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”.
Disattese le motivazioni del ricorrente, la Corte ha quindi confermato nella fattispecie concreta, concernente danni (prospettati come) causati da un corso d’acqua, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, già dichiarata dal giudice di secondo grado in accoglimento dei motivi di appello proposti dal Consorzio di Capitanata e fermamente sostenuta dall’Ente, parte controricorrente, anche dinanzi alla Corte di Cassazione.