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Regolamento acque irrigue

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Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio

Ultima versione in vigore dal primo gennaio 2015

PARTE I

Dei comprensori irrigui e del catasto consorziale

Costituiscono comprensori irrigui i terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

Ai fini del presente regolamento, si definisce:

  • “consorziato” la ditta catastale intestataria dei terreni iscritti nel Catasto irriguo consortile;
  • “utente” il soggetto titolare del rapporto di utenza instaurato con il Consorzio, previa presentazione della apposita domanda.

I terreni indicati all’articolo precedente sono iscritti nel Catasto irriguo consorziale diviso per “comprensori, distretti e comizi”, nel quale, per ciascun Comune censuario sono elencati i seguenti dati:

  1. comprensorio;
  2. distretto e comizio;
  3. ditta catastale con indicazione dell’articolo catastale erariale;
  4. foglio di mappa;
  5. numero delle particelle di cui si compone il fondo con indicazione della estensione, qualità e classe;
  6. gruppo di consegna – numero di matricola; corpo di acqua erogabile;
  7. contatore e numero di matricola;
  8. domanda di utenza.

Il catasto irriguo consorziale è periodicamente aggiornato di ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale o dai registri delle Conservatorie ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l’avvenuta variazione.

Gli interessati sono obbligati a comunicare le variazioni soggettive ed oggettive che intervengono sui beni iscritti nel catasto irriguo consorziale, nonché le variazioni di domicilio e/o residenza.

Le richieste di variazione devono essere inviate al Consorzio presso la sua sede di Foggia, indicando il domicilio, la residenza ed il numero di codice fiscale degli interessati, nonché gli elementi su cui la richiesta si basa.

Il Consorzio provvede all’iscrizione dei nuovi fondi beneficiari nel catasto irriguo consorziale, inclusi nei comprensori in seguito all’esecuzione delle opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua.

PARTE II

Della distribuzione irrigua

La distribuzione dell’acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, ha inizio dalle ore zero del primo marzo e termina alle ore 24 del trenta novembre di ciascun anno.

Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete e con la disponibilità di acqua nei serbatoi, formeranno oggetto di apposite deliberazioni da adottarsi tempestivamente a giudizio insindacabile della Deputazione Amministrativa.

Di tanto sarà data notizia mediante manifesti affissi nei singoli Comuni.

Per la distribuzione dell’acqua sarà predisposto il piano di erogazione annuale che tiene conto della disponibilità di risorsa idrica e delle caratteristiche degli impianti pubblici a servizio dei diversi comprensori irrigui e delle previsioni di un volume massimo di 2050 mc per SAU.

Del piano di erogazione, approvato dalla Deputazione Amministrativa, è data tempestiva diffusione mediante manifesti affissi nei Comuni interessati.

Per i prelievi di acqua in misura superiore alla dotazione prevista, la Deputazione Amministrativa del Consorzio si riserva di graduare il relativo contributo.

Il prelievo di acqua dai gruppi di consegna è autorizzato su presentazione, da parte dei consorziati, di apposita domanda.

La domanda e l’autorizzazione avranno efficacia, rispettivamente, sino a ritiro o revoca.

Il ritiro della domanda dovrà essere comunicato al Consorzio entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello su cui essa avrà effetti.

Per i prelievi idrici effettuati senza la previa domanda di cui al primo comma del presente articolo, il contributo di utenza calcolato per l’acqua prelevata è duplicato.

Nel caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato.

In tal caso, il delegato sarà iscritto quale primo intestatario della ditta collettiva.

In mancanza di delega si considera rappresentante della comunione il primo intestatario della ditta iscritta nel catasto consortile.

Tutti i comproprietari rispondono in solido del pagamento dei contributi consortili, in essi compresi quelli relativi all’utenza.

La domanda di utenza può essere presentata anche:

  1. dagli affittuari iscritti nel Catasto consortile ai sensi dell’art. 20 della L. 11 febbraio 1971 n. 11;
  2. dai titolari di rapporti derivanti da contratti agrari, esclusi quelli con durata inferiore ad anni quattro;
  3. dagli acquirenti con patto di riservato dominio e/o concessionari e/o comodatari a titolo oneroso e/o gratuito per un periodo non inferiore a 9 anni;

che comprovino tale qualità con apposita documentazione.

Quando eventi di carattere eccezionale o cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento delle opere irrigue o disponibilità della risorsa idrica lo rendano necessario, il Consorzio può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell’acqua o stabilire un programma di turnazione nella distribuzione stessa, oltre a stabilire quei provvedimenti che comunque riterrà più idonei allo scopo, senza che chiunque abbia diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

È in facoltà della Deputazione Amministrativa di concedere, nei limiti delle disponibilità e delle portate delle condotte distributrici, acqua suppletiva o straordinaria rispetto alla dotazione, compatibilmente con le risorse accumulate negli invasi.

La dotazione idrica, ai fini del calcolo del contributo di utenza, è determinata in base all’intera superficie agricola ovunque ubicata nei comprensori irrigui consortili ed intestata alla medesima ditta, iscritta in via principale nei registri dell’Ente in qualità di proprietaria e/o usufruttuaria e/o acquirente con patto di riservato dominio e/o affittuaria e/o concessionaria e/o comodataria a titolo oneroso e/o gratuito per un periodo non inferiore a 9 anni.

Gli utenti sono tenuti ad accettare l’utilizzazione multipla dei gruppi di consegna ove prevista.

Nell’ipotesi in cui un gruppo di consegna serva più utenze anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell’acqua, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive.

Il Consorzio si riserva la facoltà, ove tecnicamente possibile, su richiesta e a spese degli utenti interessati, d’installare nuove apparecchiature tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà.

La rilevazione dei consumi è eseguita direttamente dal Consorzio.

Qualora il gruppo di consegna sia posto a servizio di più utenti, questi devono comunicare al Consorzio, nei termini e modi che saranno indicati prima della stagione irrigua, la quantità di acqua prelevata singolarmente. Tale comunicazione deve essere eseguita anche in caso di mancato prelievo ed è accettata con riserva di verifica da parte del Consorzio.

In caso di discordanza, il consumo registrato è ripartito in base alla superficie e alla coltura praticata, parametrato ai fabbisogni irrigui di ogni singola coltura.

Gli utenti rispondono comunque dei consumi registrati dai contatori.

L’utente può chiedere la verifica del funzionamento del contatore del gruppo di consegna.

La verifica sarà eseguita presso laboratori autorizzati e, comunque, sottoponendo il materiale alle prove che il Consorzio riterrà più opportune.

Qualora sia accertata la precisione del contatore entro i limiti di tolleranza prevista del +/- 5 %, sono addebitate all’utente le spese di verifica ed ogni onere ad essa connesso.

Nel caso in cui il Consorzio, anche di sua iniziativa, accerti l’irregolare funzionamento del contatore, provvederà alla sostituzione del medesimo ed alla determinazione dei consumi, per il periodo nel quale si è verificata l’anomalia, sulla base della superficie servita e della coltura praticata, parametrata ai fabbisogni irrigui di ogni singola coltura.

PARTE III

Norme di utenza e di polizia - Richiamo a leggi e regolamenti

È vietata la cessione dell’uso dell’acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi appartenenti ad altri consorziati anche se ricadenti nel comprensorio irriguo.

Il contributo per la quantità di acqua prelevata nell’intera stagione irrigua per la quale si è verificata in tutto o in parte la cessione dell’uso, è duplicato.

L’acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti al gruppo di consegna ovvero all’apparecchiatura ove è collocato il contatore meccanico.

Il Consorzio non ha alcuna responsabilità verso chiunque per qualunque fatto che si verifichi a valle del gruppo di consegna.

I consorziati sono tenuti a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti pubblici, con l’obbligo di avvertire immediatamente gli uffici del Consorzio per gli opportuni interventi.

Gli utenti sono responsabili della preservazione, conservazione e custodia dei gruppi di consegna e di tutti i relativi accessori, compresi i sigilli, posti a servizio dei fondi da loro condotti ed in ogni caso rispondono in proprio ed in solido tra loro, nei confronti del Consorzio, per qualunque manomissione o danno da chiunque arrecato ai gruppi medesimi.

In caso di manomissione dei gruppi o dei sigilli o di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature, il Consorzio procederà alle verifiche ed alla determinazione dei consumi a carico dell’utente secondo quanto previsto all’art. 15 del Regolamento, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell’uso cui sono destinati le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, banchine e loro accessioni nonché i manufatti ed ogni opera relativa.

E’ altresì vietata l’applicazione di apparecchiature che possano turbare il regolare funzionamento dei gruppi di consegna.

È obbligatorio prelevare acqua dal gruppo di consegna con la saracinesca, ove presente, completamente aperta.

La durata dei prelievi idrici da parte degli utenti sarà stabilita nel piano di erogazione annuale.

I consorziati e gli utenti devono consentire l’accesso alla rete irrigua anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per qualunque necessità inerente all’esercizio irriguo e per interventi manutentivi.

Essi avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.

Nessuno può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle proprie mansioni.

Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà nel merito.

Si applica la sospensione della distribuzione idrica, senza formalità, nei seguenti casi:

  • mancato pagamento dei contributi consortili, in essi compresi quelli relativi all’utenza, posti a carico dell’attuale o dei precedenti onerati;
  • decesso dell’utente senza che gli aventi causa abbiano presentato la domanda di utenza, previa iscrizione nel catasto irriguo consorziale;
  • assoggettamento dell’utente a procedura concorsuale nel caso in cui non sia stata presentata da parte del curatore o commissario o liquidatore domanda di utenza.

Si applica la sospensione della distribuzione idrica per una o due stagioni irrigue, in ragione della gravità del fatto, nei seguenti casi:

  • prelievo di acqua senza autorizzazione in misura superiore alla dotazione prevista e solo nel caso in cui la dotazione sia stata ridotta per motivi di carenza idrica;
  • cessione dell’uso dell’acqua in violazione dell’art. 17 del Regolamento;
  • manomissione degli impianti o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli impianti medesimi ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento;
  • violazione degli obblighi previsti dagli articoli 21 e 22 del Regolamento.

In tutti i predetti casi sono addebitate le spese di sospensione e quelle della riattivazione dell’utenza, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.

PARTE IV

Della manutenzione ed esercizio - Contributi

Prima dell’inizio della stagione irrigua, sarà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione contenente distintamente la spesa per la manutenzione e la spesa di esercizio.

Alle spese di manutenzione sono imputate le seguenti voci:

  1. canoni governativi di concessione dell’acqua;
  2. spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento;
  3. reti di distribuzione e apparecchiature; quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all’irrigazione, che sarà calcolata in ragione della durata della stagione irrigua;
  4. ammortamento mezzi meccanici.

Alle spese di esercizio sono ascritte:

  1. rimanente quota parte delle spese relative al personale fisso addetto alla irrigazione;
  2. spese relative ai mezzi di trasporto, funzionari e varie inerenti alla sorveglianza e alla organizzazione della distribuzione;
  3. spese relative al personale stagionale e al personale di ufficio distaccato temporaneamente all’esercizio; spese di consumo di esercizio elettrico per gli impianti di sollevamento;
  4. spese di contenzioso e di risarcimento danni;
  5. quota parte delle spese di assistenza tecnica all’irrigazione non coperta da finanziamento regionale.

Alle suddette spese sarà aggiunta una quota forfettaria del 25%, salvo variazioni da determinarsi anno per anno, delle spese generali di funzionamento dell’Ente.

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle competenti Autorità centrali e regionali.

I preventivi e i consuntivi di gestione saranno approvati dalla Deputazione Amministrativa dell’Ente.

Sulla base dei preventivi di gestione sarà determinata la misura dei contributi, salvo conguaglio, ripartiti in ragione del beneficio.

I contributi afferenti alle spese di manutenzione sono ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servito ed indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua.

I contributi afferenti alle spese di esercizio sono ripartiti tra tutti gli utenti in ragione dei consumi effettuati.

Sulla base del consuntivo di gestione sarà determinata la misura definitiva dei contributi di manutenzione e dei contributi di esercizio.

I conguagli a credito o a debito dei contributi di manutenzione e dei contributi di esercizio saranno determinati con l’approvazione del competente consuntivo di gestione.

I conguagli saranno realizzati nei modi e termini stabiliti dalla Deputazione Amministrativa.

PARTE V

Disposizioni finali e transitorie

Per i terreni ricadenti nelle zone dei comprensori irrigui che saranno serviti di impianto la cui costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il Consorzio, ove la disponibilità di acque nei serbatoi e le capacità ed efficienza delle canalizzazioni già inesecuzione le consentano, si riserva la facoltà di concedere a titolo precario il prelevamento dell’acqua, addebitando anche per opere provvisorie la relativa spesa a carico dell’interessato che ne abbia fatta richiesta.

Il presente regolamento entrerà in vigore dall’1 gennaio 2015 con effetti, per quanto riguarda i soli aspetti economico – finanziari, dall’esercizio 2016.

Il presente regolamento sostituisce integralmente le norme contenute nel “Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio”, approvato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 322 del 4 aprile 1985, ratificata dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 33 del 24 giugno 1985, dovendosi intendere i richiami alle vecchie disposizioni contenute nei provvedimenti sin qui adottati dall’Ente, riferiti alle presenti norme regolamentari.

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