Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata è, ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, dell’art. 862 del codice civile e della Legge Regionale del 13 marzo 2012 n. 4, “persona giuridica pubblica” che nell’espletamento delle funzioni istituzionali non svolge attività commerciale (art. 8 del Decreto Legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito in Legge 26 giugno 1990, n. 165).
Per il corretto trattamento fiscale dei rapporti negoziali in essere e da instaurare, l’Ente scrivente deve essere considerato alla stregua di un “consumatore finale” e non come soggetto passivo d’imposta.
Ne consegue che, ai fini della fatturazione elettronica, nella sezione anagrafica del file non deve essere compilato il campo identificativo della Part. IVA, ma solo quello relativo al Codice fiscale.
In tale fattispecie, come precisato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (pag. 5, lettera c), il cedente/prestatore deve inserire nel campo codice destinatario del file della fattura elettronica la sequenza convenzionale “0000000” ed è comunque tenuto a consegnare direttamente al consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Lo scrivente Ente non intende rinunciare alla ricezione della copia informatica o analogica della fattura elettronica.